Art. 1
DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione denominata A.S.I.G.C. (Associazione Scacchistica Italiana Giocatori per Corrispondenza), di durata illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto.
Art. 2
SEDE
La sede legale dell’Associazione è a Roma all’indirizzo deliberato dal Consiglio Direttivo; quest’ultimo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e rappresentative che possono non coincidere con la sede legale.
Art. 3
SCOPO SOCIALE
L’Associazione opera per propagandare, organizzare e sviluppare il gioco degli scacchi. L’Associazione non ha alcun scopo di lucro, perseguendo anche finalità di solidarietà sociale, ed adotta tutte le iniziative ritenute utili per il conseguimento dei suoi scopi.
Art. 4
PRINCIPI
L’Associazione non pone nessuna discriminazione di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, origine alla nascita o qualsiasi altro status.
Art. 5
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Può aderire all’Associazione chiunque ne condivida le finalità.
La qualifica di socio deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo e deve risultare dal libro dei soci.
Le differenti tipologie di socio e le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento sociale.
Art. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, alla vita
associativa ed al voto.
I soci minorenni non possono esercitare il diritto di voto e non possono ricoprire
cariche o incarichi sociali.
I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli
Organi dell’Associazione.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con l’Associazione è quello risultante dal libro
dei soci.
Art. 7
CONTROVERSIE E SANZIONI
I soci possono essere sospesi dalla loro qualifica a tempo determinato oppure cancellati dal libro dei soci per inosservanza dei doveri di cui all’art. 6, o per comportamento incompatibile con gli scopi sociali.
La decisione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo la contestazione al Socio e la valutazione delle sue eventuali giustificazioni.
Il socio può richiedere al Collegio dei Probiviri la revisione della decisione adottata dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti.
Art. 8
PATRIMONIO SOCIALE
La dotazione patrimoniale dell’Associazione è costituita dalle quote e contributi dei soci e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni, da residui attivi di bilancio.
Durante la vita dell’Associazione il patrimonio sociale non potrà essere distribuito ai soci salvo che ciò’ sia imposto dalla legge.
Art. 9
MEZZI FINANZIARI
L’Associazione mantiene la sua organizzazione ed adempie alle sue funzioni ed ai suoi impegni con le entrate di quote ordinarie e straordinarie.
Art. 10
RENDICONTO DI GESTIONE, INVENTARIO, BILANCIO
L’esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
Al termine dell’esercizio viene redatto l’inventario, il rendiconto di gestione ed il bilancio.
Entro quattro mesi dalla chiusura, e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura, deve essere approvato dall’assemblea dei soci l’inventario, il rendiconto di gestione ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso.
Gli avanzi di gestione annuali non potranno né in modo diretto né indiretto essere ripartiti ai soci, ma andranno a far parte del patrimonio sociale a copertura di future spese.
Art. 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 12
ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci e non sospesi.
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria e delibera con le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo con le modalità stabilite nel Regolamento.
Essa approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, delibera su tutti gli argomenti associativi eccettuati quelli indicati all’art. 14.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ogni socio, da conferirsi con le modalità indicate nel Regolamento.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea straordinaria è obbligatoria per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la variazione della sede legale.
Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono approvate se hanno votato almeno il 30% dei soci aventi il diritto al voto e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Non sono ammesse deleghe.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, eletti dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dal Regolamento.
Essi restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni al raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che lo Statuto in modo tassativo riserva all’Assemblea.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio verrà completato cooptando i soci votati e non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni, restando in carica fino alle elezioni immediatamente successive.
Il Consiglio Direttivo sceglie il Tesoriere, e tra i suoi membri elegge o revoca il Presidente ed il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal Presidente o da almeno quattro Consiglieri con le modalità previste dal Regolamento, e comunque almeno una volta all’anno.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 16
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e presenta l’inventario, il rendiconto economico ed il bilancio.
In caso di assenza od impedimento è supplito dal Vice-Presidente.
Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può delegare il Vice-Presidente a sostituirlo in tutte o in parte delle sue funzioni.
Il Presidente può delegare membri del Consiglio direttivo o anche soci, per lo svolgimento di compiti o la sottoscrizione di atti.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il VicePresidente assume la qualifica di Presidente sino al successivo Consiglio Direttivo che elegge un nuovo Presidente.
Ove vengano a mancare contemporaneamente Presidente e Vice-Presidente, il Consigliere con maggiore anzianità di nomina, dopo aver assunto la Presidenza, provvederà immediatamente ad indire nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Art. 17
IL TESORIERE
Il Tesoriere ha il compito di tenere una ordinata gestione amministrativa e di predisporre l’inventario, il rendiconto economico ed il bilancio entro i termini previsti dall’art.10.
Può essere delegato dal Presidente per l’amministrazione del patrimonio sociale.
Art. 18
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dai soci con elezione epistolare o telematica a scrutinio segreto ogni quattro anni.
Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri solo quei soci che abbiano aderito all’A.S.I.G.C. per almeno quindici anni ed abbiano almeno quaranta anni di età.
Le modalità di elezione del Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento.
Il Collegio dei Probiviri controlla l’operato del Consiglio Direttivo e esamina su richiesta del socio le sanzioni emesse dal Consiglio Direttivo confermandole o revocandole.
Art. 19
INCOMPATIBILITÀ TRA LE CARICHE
Le cariche di membro dei Consiglio Direttivo e, contemporaneamente, di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili.
Art. 20
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni e le notizie relative all’associazione sono comunicate ai Soci nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo
Art. 21
REGOLAMENTO
Le norme di attuazione dello Statuto trovano realizzazione nel Regolamento sociale. Il Regolamento ed ogni sua eventuale modifica devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione i relativi beni saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblica utilità.
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